NOTIZIE / 04.10.11 / MOBILITÀ E TRASPORTI

Blocco del traffico: fino a marzo stop ai veicoli più inquinanti

E' scattato il blocco del traffico in città per i veicoli più inquinanti. L’ordinanza, firmata qualche giorno fa, istituisce dunque il divieto di circolazione fino al 31 marzo 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, nell’area interna alle tangenziali. Tutte le informazioni.
blocco traffico

E' scattato il blocco del traffico in città per i veicoli più inquinanti. È stata infatti firmata l’ordinanza che istituisce il divieto di circolazione fino al  31 marzo 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, nell’area interna alle tangenziali. Rimangono escluse, e quindi percorribili: via Emilio Lepido (dalla rotatoria ex-Salamini ad ingresso tangenziale nord), via Emilia Ovest (dalla viabilità ovest al parcheggio scambiatore ovest), via La Spezia (dalla tangenziale Sud al parcheggio Cavagnari) e strada Traversetolo (dalla tangenziale Sud al parcheggio scambiatore Traversetolo).

Il provvedimento è previsto dal IX Accordo di Programma Regionale sulla qualità dell’aria. Gli studi compiuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità confermano infatti il rilevante impatto delle polveri sottili sospese PM10 e PM2,5 sulla salute dei cittadini. E in base ai dati forniti dall’Arpa dell’Emilia Romagna, la situazione a livello regionale per ozono, ossidi di azoto e PM10 mostra un miglioramento della qualità dell’aria negli ultimi anni.

Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che suggeriscano la momentanea sospensione del medesimo, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di 155,00 euro.


Chi può e chi non può circolare

Quest’anno viene anticipato il divieto per i diesel EURO 2, come previsto dall’Accordo regionale. Il divieto riguarda inoltre anche ai veicoli diesel per il trasporto collettivo e per il trasporto di merci, precedenti all’Euro 3. Per l’esattezza, tutti i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all’Euro 3, ovvero non dotati di Fap (Filtri antiparticolato).

Come riporta il codice della strada, fanno parte della categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.

Fanno parte della categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Il divieto riguarda inoltre tutti i veicoli a benzina pre euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive, anche se provvisti di bollino blu; tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre euro, ossia non rispondenti alla normativa 97/24/CE e successive; tutti i veicoli diesel pre euro ed euro 1, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive, anche se provvisti di bollino blu;

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione i seguenti veicoli:
-        autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
-        autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
-        autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling);
-        auto condivisa (car sharing);
-        mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
-        mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
-        veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc…)
-        veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
-        carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
-        veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI;
-        veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
-        autoveicoli diretti agli alberghi della città;
-        veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa – ambulatorio - paziente;
-        veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
-        veicoli:
• adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
• adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
• adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
-        veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
-        veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
-        mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
-   autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;
-        veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria.

La Polizia Municipale potrà rilasciare eventuali deroghe per casi di emergenza mentre il  Settore Mobilità e Ambiente potrà rilasciare  eventuali deroghe per casi di comprovata necessità. Il provvedimento si intende revocato nei giorni festivi.

Per quanto riguarda invece il blocco totale del traffico del giovedì, scatterà nel periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 31 marzo 2012. Le aree interessate e i veicoli oggetto di deroga saranno comunicati con successiva ordinanza.

 


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