NOTIZIE / 20.06.19 / SICUREZZA

Divieto di vendita alcolici per Festa della Musica

L'Ordinanza stabilisce il divieto nelle date e orari di svolgimento della manifestazione “Festa della Musica 2019 – Anteprima Parma 2020”.

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E' stata firmata l’Ordinanza che stabilisce nelle date e orari di svolgimento della manifestazione “Festa della Musica 2019 – Anteprima Parma 2020”, il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione.

L’Ordinanza è finalizzata a prevenire episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse.

Le attività interessate sono: pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar-ristoranti), attività commerciali in sede fissa e itineranti e attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria.

Le date in cui trova applicazione l’Ordinanza sono le seguenti, precisamente dalle ore 17,00 del 21 giugno 2019 fino alle 04,00 del 22 giugno 2019 e dalle 17,00 del 22 giugno 2019 alle ore 04,00 del 23 giugno 2019:

1. divieto di introdurre nell’area del concerto bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore;

2. per tutti i pubblici esercizi operanti nell’area interna al seguente perimetro: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, stradone Martiri della Libertà, viale Bernini, viale Basetti, viale Toscanini;

a. divieto assoluto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli del pubblici esercizi;

b. divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

3. per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno delle seguenti Strade o Piazze: p.zza Garibaldi, p.le della Steccata, s.da Farini fino all’intersezione con via Nazario Sauro, via Mazzini fino all’intersezione con via Garibaldi, s.da della Repubblica fino all’altezza della Chiesa di S. Vitale, s.da Cavour, p.le Cesare Battisti, via Mameli, il divieto assoluto di posizionare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio, ancorché su area privata, qualunque fonte di calore esterna (i medesimi, qualora utilizzati all’interno dei locali dovranno essere impiegati nel rispetto delle vigenti indicazioni tecniche di prevenzione incendi rese dal ministero degli interni e dalle altre autorità).

L’inottemperanza all’Ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia.

ALLEGATI |

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