NOTIZIE / 06.05.13 / FAMIGLIA E PERSONA

Agevolazioni sul prezzo del gas per i gestori di impianti sportivi

Agevolazioni per i gestori di impianti sportivi che svolgono la propria attività senza fini di lucro per la diffusione della pratica sportiva a livello dilettantistico.
piscina

L’assessorato allo sport rende noto che è possibile per i gestori di impianti sportivi che svolgono la propria attività senza fini di lucro allo scopo di promuovere la pratica sportiva a livello dilettantistico richiedere l’applicazione dell’aliquota di accisa per usi industriali del gas, con economie importanti rispetto al costo del gas per usi civili.

Gli impieghi del gas negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, come previsto dalla normativa vigente,  possono, quindi, essere ammessi all’applicazione della particolare aliquota di accisa prevista per uso industriale.

Tra i soggetti: associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative e d’utilità sociale, sempre che svolgano la loro attività senza fini di lucro, per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico.

Il “Testo Unico delle Accise” approvato con decreto legislativo numero 504 del 26.10.1995, nel definire l’ambito applicativo dell’imposta di consumo sul gas naturale, stabilisce che tale prodotto è sottoposto a tassazione (cosiddetta “accisa”) se destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, l’aliquota d’accisa per usi industriali è più favorevole di quella per usi civili.  La Legge Finanziaria del 2000, ha ricompreso fra gli usi industriali anche gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro. Una successiva circolare del Ministero delle Finanze ha precisato che debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse a tali impianti. I gestori quindi, che rientrano nella fattispecie indicata, potranno chiedere alle rispettive società di fornitura del gas di accedere a questi benefici.

Per i riferimenti normativi si rimanda: Articolo 26, comma 1, Testo Unico delle Accise – D.Lgs 26.10.1995 n. 504. Art 12 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge finanziaria 2000); Circolare Ministero delle Finanze 64/D del 3 aprile 2000. 

Partecipano | Marani Giovanni

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