NORME REGOLAMENTARI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA FUNEBRE
Per attività funebre, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, si intende un servizio che comprende e assicura esclusivamente in forma congiunta le seguenti prestazioni:
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disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
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fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
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trasporto di salma e di cadavere.
Ultimo aggiornamento il martedì 10 aprile 2007