REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELLE COSE RITROVATE E DELLE COSE ABBANDONATE
Il Servizio delle cose Ritrovate e delle cose abbandonate è affidato al Comando di Polizia Municipale sotto l'osservanza delle disposizioni regolate dagli articoli da 927 a 931 del codice civile.
Al ritrovatore è rilasciata ricevuta dell'oggetto consegnato nella quale devono indicarsi le circostanze e il luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell'oggetto, nonché quant'altro si ritenga utile.
L'oggetto deve essere iscritto nell'apposito registro degli oggetti ritrovati attribuendogli il numero progressivo risultante dalla cronologica iscrizione.
Qualora si tratti di chiavi e di bigiotteria, non sarà rilasciata ricevuta e non si procederà all'iscrizione nel registro.
Qualora il ritrovamento avvenga da parte di personale del Corpo di Polizia Municipale, l'agente dovrà redigere apposito verbale di rinvenimento contenente l'indicazione del luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell'oggetto. Il verbale unitamente alla cosa ritrovata devono essere consegnati, non appena possibile, direttamente all'ufficio Oggetti smarriti o all'Ufficiale responsabile di turno .
Qualora la consegna della cosa ritrovata sia fatta da un cittadino all'agente di polizia municipale sulla strada, quest'ultimo dovrà annotare le generalità del ritrovatore e l'indirizzo o un recapito telefonico del medesimo per le comunicazioni conseguenti.
Ultimo aggiornamento il lunedì 5 dicembre 2005