Istruzioni per i Responsabili del Pagamento

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Tipo Tributo/Entrate: Imposta di soggiorno
Anno: 2021
Validità: da 05/11/2021
DESCRIZIONE

La Città di Parma, con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 9 novembre 2020, ha adeguato il proprio regolamento dell’imposta di soggiorno alle novità introdotte dal legislatore in materia.

Il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, ha infatti modificato la qualifica del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all’art. 180, che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria. Il Gestore è, inoltre, tenuto a presentare in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo una dichiarazione annuale secondo le istruzioni che verranno fornite con decreto ministeriale. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Adempimenti del Responsabile del Pagamento

Il Responsabile del Pagamento (gestore della struttura ricettiva e extra-ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi) è tenuto ad applicare l’imposta di soggiorno per i pernottamenti imponibili registrati presso la propria struttura secondo le tariffe e le riduzioni stabilite dal Comune. Sono considerati soggetti a tariffa (pernottamenti imponibili) i soggiorni fino ad un massimo di cinque notti consecutive.

Il Responsabile del Pagamento è tenuto a corrispondere al Comune l’imposta di soggiorno a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti: non assume più rilevanza, quindi, l’eventuale rifiuto dell’ospite a pagare l’imposta.

L’art. 64, c. 3, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, identifica il responsabile d’imposta in “Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”. Il Responsabile del Pagamento opera, quindi, come responsabile dell’imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che pernottano presso la struttura gestita.

Informazione agli ospiti

Il Responsabile del Pagamento è tenuto ad informare i propri ospiti dell’applicazione dell’imposta, dei termini e delle modalità per pagarla; è tenuto inoltre, a rilasciare quietanza a fronte dell’incasso dell’imposta versata dal soggetto passivo.

Comunicazione dei pernottamenti al Comune

Il Responsabile del Pagamento comunica al Comune attraverso il Portale dell’imposta di soggiorno, il numero di pernottamenti imponibili (interi o soggetti a riduzioni), il numero di quelli esenti e di quelli esclusi (ossia quelli oltre le cinque notti).

La comunicazione è mensile ed è inviata al Comune dal giorno 1 al giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento.

La comunicazione deve essere inoltrata anche in assenza di pernottamenti: in questo caso tutti i campi del form del Portale dell’imposta di soggiorno andranno compilati a zero.

 

Comunicazioni delle variazioni al Comune

Le modifiche che riguardano il Responsabile del Pagamento (cambio denominazione, variazione sede legale o residenza, ecc.) oppure la struttura (cessazione attività, cambio classificazione, ecc.) sono comunicate mediante il Portale dell’imposta di soggiorno entro il termine per la comunicazione mensile successiva all’evento.

 

Dichiarazione annuale

Il Responsabile del Pagamento dovrà presentare una dichiarazione secondo le modalità stabile con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La dichiarazione deve essere inoltrata in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo.

TERMINI DI VERSAMENTO

Versamento al Comune

Il Responsabile del Pagamento determina l’imposta di soggiorno da versare al Comune sulla base dei pernottamenti imponibili rilevati in ciascun mese solare. Il versamento è effettuato entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite bonifico sul conto corrente postale IT 07 Y 07601 12700 001041902881, intestato al Comune di Parma o preferibilmente il sistema PagoPA:

 

Trimestre

Scadenze ex art.5

bis comma 3 del

regolamento IDS

 

gennaio-febbraio-marzo

16 aprile

aprile-maggio-giugno

16 luglio

 

luglio-agosto-settembre

16 ottobre

ottobre-novembre-dicembre

16 gennaio

 

A partire dal III trimestre 2020, il tardivo versamento al Comune delle somme dovute può essere regolarizzato con maggiorazione di interessi al tasso legale e di sanzioni ridotte (ravvedimento operoso).

Il ravvedimento operoso è possibile solo nel caso in cui non siano stati avviati accessi o controlli da parte dell’ufficio di cui il Responsabile del Pagamento sia venuto formalmente a conoscenza.

RAVVEDIMENTO ONEROSO

Sanzioni in caso di inadempimento

La mancata informazione ai propri ospiti dell’istituzione ed applicazione dell’imposta di soggiorno, il mancato accreditamento al Portale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Parma e l’omessa, incompleta o irregolare presentazione della comunicazione mensile sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

E’ inoltre soggetta a tale sanzione la violazione di qualsiasi obbligo stabilito dal regolamento, incluso il mancato aggiornamento dei dati inseriti al Portale IDS.

L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo dovuto.

L’omesso, parziale o ritardato versamento al Comune dell’imposta di soggiorno comporta, a partire dal III trimestre 2020, l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato con le riduzioni stabilite dall’art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

Recupero dell’imposta in caso di omesso o parziale versamento

L’imposta non versata è recuperata dall’ufficio con avviso di accertamento esecutivo: si tratta di un atto mediante il quale il Comune contesta l’omissione o l’irregolarità riscontrata al Responsabile del Pagamento, accerta l’imposta da versare intimandone il pagamento, applica gli interessi nella misura di un punto e mezzo percentuale in aumento rispetto al tasso legale, e le eventuali sanzioni. L’avviso notificato costituisce titolo esecutivo includendo, quindi, la forza precettiva propria della fase coattiva della riscossione.

RIMBORSO

Rimborso dell’imposta e compensazione

Il rimborso della maggiore imposta versata può essere richiesto entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione allegando i documenti giustificativi (ad esempio: registro pernottamenti, fatture, quietanze IDS). Nel caso di versamento dell’imposta da parte del Responsabile del pagamento in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze. Non si procede al rimborso o compensazione per importi inferiori ad € 12,00 per ciascun trimestre.

CONTATTI E RICEVIMENTO

L’Ufficio Imposta di Soggiorno dello Sportello Entrate del Comune di Parma riceve il pubblico solo suappuntamento, che può essere fissato attraverso il servizio di prenotazione on-line PRENOTA APPUNTAMENTO 

    Allegati

  • 462,8 KB -
    Manuale registrazione presenze
  • 527,52 KB -
    Presentazione conto gestione (Mod.21)
  • 1,01 MB -
    regolamento IDS dal 1-1-2023
  • 1,04 MB -
    regolamento dal 1-6-2023
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