Il versamento relativo all’anno di imposta 2022, per il quale non vige l’esenzione, deve essere effettuato sulla base delle aliquote comunali in vigore, come di seguito riportato:
Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari classificate nelle sole categorie catastali A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all’aliquota del 6 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni di cui al progetto “Affitti garantiti” di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 96 del 23 marzo 2018, con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate , a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);
Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) a condizione che il canone di locazione sia ridotto del 10% rispetto al canone concordato applicabile in caso di locazione dell’immobile alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3, della Legge n. 431/98 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso,rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);
Aliquota ridotta dell’8 per mille da applicarsi alle unità immobiliari concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica inquilino) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);
Aliquota ridotta dell’8 per mille da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 5 della medesima legge n. 431 del 9 dicembre 1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, unitamente all’attestazione di rispondenza del contratto stesso, rilasciato da almeno una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, firmatari dell’Accordo Territoriale per il Territorio del Comune di Parma del 29/01/2019, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);
Aliquota ridotta dell’8 per mille da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica), prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);
Aliquota del 10,6 per mille con detrazione di €. 200 per alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’Art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616
Aliquota dell’1 per mille da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura di cui all’articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
Aliquota ordinaria del 10,6 per mille da applicarsi agli immobili di categoria catastale D di cui il 7,6 per mille di quota statale ed il restante 3 per mille di quota riservata al Comune.
L’articolo 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l’imposta dei fabbricati di cat. D, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille , mentre al Comune è riservata la differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l’aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato.
Aliquota ordinaria del 10,6 per mille da applicarsi alle aree edificabili, terreni agricoli e a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti precedenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (la presente dichiarazione sostitutiva, ha effetto dalla data di presentazione). Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) articolo 1 comma 10 lettera B, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado, e al coniuge del comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori,che soddisfino le seguenti condizioni:
- l’immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie A/1,A/8 e A/9;
- il proprietario dell’immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
- il comodato deve essere registrato;
- il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile avuto in comodato;
- il proprietario dell’immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
- la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato;
- per beneficiare della riduzione del 50% il contribuente deve presentare apposita dichiarazione entro i termini di legge.
- Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015 art. 1 comma 53), a decorrere dal 01/01/2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98 articolo 2 comma 3 e articolo 5 comma 3, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta del 25%