29.06.21

Assegno temporaneo per i figli minori

Decorre dal 1° luglio 2021 la misura ponte denominata “assegno temporaneo per figli minori” con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
salvadanaio

Il Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79, definisce beneficiari, importo e requisiti per richiedere l’assegno ponte per il secondo semestre dell’anno, presentando domanda all’INPS.
 
Potranno richiedere l’assegno unico dal 1° luglio 2021 i nuclei che non percepiscono gli assegni familiari (art. 2 legge 13 maggio1988 n.153); tra questi i lavoratori autonomi, i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza.
 
Occorrerà possedere un ISEE non superiore a 50.000 euro; il valore dell’ISEE sarà considerato anche per il calcolo dell’importo mensile spettante, pari ad una quota massima di 167,5 euro per figlio (217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori).
 
Il Decreto conferma anche l’avvio in due fasi dell’Assegno unico per i figli:
 
assegno temporaneo per i figli minori: dal 1 luglio al 31 dicembre 2021
assegno unico universale strutturale: dal 1 gennaio 2022 in poi
Il Decreto riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio sino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari sino a due figli, di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli e di 50 euro per ciascun figlio con disabilità.
 
L’assegno temporaneo per i figli minori (assegno ponte) potrà esser richiesto dal 1° luglio 2021 per via telematica tramite il sito dell’INPS o tramite i CAF e i patronati secondo le modalità che verranno indicate entro il 30 giugno 2021.
 
L'assegno mensile viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, ma per chi lo richiede entro il 30 settembre viene riconosciuto retroattivamente a partire da luglio.
 
L’assegno ponte viene riconosciuto per i figli da 0 a 18 anni.
 
Per avere accesso all’assegno ponte il genitore può far richiesta solo se possiede cumulativamente le seguenti caratteristiche:
 
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o esser suo familiare. Ne hanno diritto anche i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
deve pagare le imposte sul reddito in Italia;
vivere con i figli a carico fino al compimento dei 18 anni;
vivere in Italia ed essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o esser titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con una durata di almeno semestrale.
L’ assegno unico e universale a sostegno dei figli a carico, verrà, invece, riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.
 
Per informazioni dettagliate sulla misura, consultare la pagina dedicata sul sito di INPS: INPS - Assegno per il Nucleo Familiare: nuovi importi e domanda