NOTIZIE / 15.06.14 / COMMERCIO

Pubblicato il Regolamento definitivo sulla movida: entrerà in vigore il 26 giugno

Il testo regola la convivenza tra funzioni residenziali ed attività di esercizio pubblico e svago.
Movida in via Farini

L’11 giugno, dopo un anno di sperimentazione, è stato pubblicato il Regolamento definitivo per la convivenza che entrerà in vigore dal prossimo 26 giugno, data entro cui sarà emessa anche l’ordinanza sindacale sugli orari di chiusura degli esercizi pubblici operanti nelle aree zonizzate.

Il Regolamento tiene conto degli aspetti positivi e delle criticità emerse dalla sperimentazione: si propone, infatti, di semplificare le procedure, prevedendo sanzioni severe in caso di violazioni, una maggior efficacia dei controlli, l’introduzione di una disciplina speciale per il comparto D’Azeglio in cui sono stati riscontrati problemi di ordine e sicurezza pubblica derivanti da comportamenti individuali degli avventori e da cattiva gestione di alcuni esercenti, e il contrasto ai comportamenti individuali scorretti degli avventori (occupazione della sede stradale, sporcizia etc.).

Le semplificazioni a vantaggio degli esercenti vanno, a titolo esemplificativo, dall’eliminazione dell’obbligo di esporre cartellonistica, alle manifestazioni musicali che, se effettuate nel rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, potranno avvenire presentando una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida fino ad eventuali modifiche strutturali o della strumentazione utilizzata e senza imitazioni numeriche o temporali (mentre in passato era prevista un autorizzazione comunale, un limite di 21 serate annue di cui non più di 2 settimanali, una durata non superiore a 4 ore e comunque da esaurire entro le ore 23,30).

Parallelamente, il mancato rispetto di quanto dichiarato con la segnalazione, oltre alla sanzione pecuniaria consente il sequestro della strumentazione, nonché la chiusura del’esercizio fino a tre giorni in caso di reiterazione. L’inasprimento del regime sanzionatorio riguarda anche le violazioni del divieto di vendita di alcoolici da parte degli artigiani (Kebab, etc.) disgiuntamente dai beni di produzione propria che, rispetto alla precedente versione regolamentare, prevede la sospensione dell’attività fino a tre giorni già in caso di prima violazione.

La disciplina speciale per il comparto D’Azeglio, motivata da ragioni di ordine e sicurezza pubblica evidenziate in un parere della Questura e pienamente coerente con le norme in materia di liberalizzazioni e con la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, non limita gli esercenti ma modula gli orari di chiusura in relazione all’impatto esercitato da ciascuno di essi, prevedendo la liberalizzazione degli orari per gli esercizi che non producono alcun tipo di impatto, la possibilità di accedere alle deroghe di un ora per tutti coloro che siano in grado di assicurare la minimizzazione del proprio impatto, la riduzione dell’orario solo per gli esercenti le cui modalità gestionali e l’assenza di misure dirette a minimizzare l’impatto comportino un effetto esterno ascrivibile direttamente a loro.

L’ambito di responsabilità di ciascun esercente rimane limitato ai 10 metri di distanza dal locale come nella versione sperimentale del Regolamento: tale responsabilità è prevista espressamente dalla Legge regionale sulla somministrazione a tutela della residenza. 

Il controllo delle modalità gestionali avverrà mediante apposita attività d’indagine, anche a mezzo di videosorveglianza e, in caso di accertamento della diretta correlazione tra attività e occupazione della strada da parte della propria clientela, sono previste sanzioni fino alla revoca della licenza.

Infine le norme di condotta, che non sono dirette ad impedire l’aggregazione ma a contrastare comportamenti individuali scorretti (abuso di alcool, sporcizia, rumore, etc.) sono le seguenti:

  • divieto di detenzione di alcoolici per il consumo, dalle ore 23.00 alle ore 06.00, derogabile entro gli orari massimi di chiusura degli esercizi pubblici di ciascun comparto, a condizione che il consumo avvenga a seguito di somministrazione in bicchieri di plastica o vetro e all’esterno delle aree adibite alla circolazione veicolare;

  • divieto di sedersi, sdraiarsi o fermarsi, per consumare alimenti e/o bevande (ad eccezione del consumo di acqua), sporcare, accalcarsi, schiamazzare o diffondere musica o canti, etc. in relazione ai seguenti immobili tutelati dal Codice dei beni culturali:

  • Ospedale Vecchio e sue pertinenze;

  • Palazzo Municipale e sue pertinenze (Portici del Grano);

  • Teatro Regio e sue pertinenze;

  • Palazzo della Pilotta (gradoni, porticato e monumento a G. Verdi);

  • Battistero e sue pertinenze;

  • Duomo e sue pertinenze.

La contestazione della violazione sarà preceduta da diffida a cessare il comportamento, e solo in caso di mancata ottemperanza gli agenti provvederanno ad elevare la sanzione pecuniaria che, qualora sia necessario, può disporre anche l’obbligo di ripristino del precedente stato dei luoghi.

La disposizione, ovviamente, non si applica a soste con consumo di alimenti e bevande legate alle funzioni istituzionali dei beni o a forme di aggregazione o animazione organizzate ed autorizzate.


Usiamo i cookie
Questo sito utilizza i cookie tecnici di navigazione e di sessione per garantire un miglior servizio di navigazione del sito, e cookie analitici per raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti. Utilizza anche cookie di profilazione dell'utente per fini statistici. Per i cookie di profilazione puoi decidere se abilitarli o meno cliccando sul pulsante 'Impostazioni'. Per saperne di più, su come disabilitare i cookie oppure abilitarne solo alcuni, consulta la nostra Cookie Policy.
Il sito utilizza cookie tecnici per analizzare il traffico da e verso il sito. I cookie tecnici consento anche di fornire un migliore servizio di navigazione sul sito, e raccolgono informazioni di navigazione a questo scopo.
I cookie di Web Analytics Italia sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
I cookie di Matomo sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
I cookie di Google Re-Captcha sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
Il sito utilizza cookie di profilazione per analizzare il comportamento e le scelte degli utenti al fine di proporre contenuti mirati corrispondenti al profilo dell'utente
I cookie di profilazione di Youtube permettono di mostrarti le pubblicità che potrebbero interessarti di più, fare analisi di accesso alla pagina e sul comportamento dell'utente, facilitare l'accesso ai servizi di Google.
I cookie di profilazione di Google permettono di fare analisi di accesso alla pagina e sul comportamento dell'utente, e di mostrarti le pubblicità che potrebbero interessarti di più.