Comunicati Stampa

15.01.08 / SICUREZZA / Ufficio Stampa

PEEP MONTEBELLO, ANCHE LA CORTE D’APPELLO DÀ RAGIONE AL COMUNE

PEEP MONTEBELLO, ANCHE LA CORTE D’APPELLO DÀ RAGIONE AL COMUNE


Peep Montebello, il Comune di Parma incassa dalla Corte d’Appello di Bologna una nuova vittoria sul contenzioso pluridecennale che vede l’Amministrazione municipale contrapporsi alle imprese assegnatarie dei singoli lotti. Una storia che, giudizialmente, risale al 1989 ma che, già nel 1982, vedeva la Giunta stabilire a carico delle imprese assegnatarie, l’obbligo di rimborsare pro quota la somma in più che l’ente di piazza Garibaldi era stato condannato a pagare agli espropriati. Il Tribunale di Parma, già nel 2002, riteneva fondata la pretesa del Comune e condannava l’impresa a pagare una cospicua somma gravata di interessi decorrenti, appunto, dal 1989. Contro questa sentenza ha fatto appello l’impresa interessata, incassando, tuttavia, con sentenza pronunciata nei giorni scorsi, l’ennesima decisione sfavorevole, con l’ ulteriore aggravio della condanna a rifondere al Comune, oltre alle spese processuali del primo grado, anche quelle del giudizio di appello. Nella motivazione si parla dell’articolo 36 della legge 865 del 1971, che disciplina la cessione in diritto di superficie, a privati o a cooperative edilizie, di aree espropriate dal Comune per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica: “Ed è ciò che è avvenuto nella specie, in cui il Comune di Parma ha concesso all’impresa il diritto di superficie sul terreno espropriato, concessione che è stata disciplinata dalla convenzione prevista dalla legge, che espressamente prevedeva il diritto dell’ente territoriale di richiedere e ottenere l’integrazione del costo della concessione del diritto di superficie all’esito della vertenza in corso di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione”. In pratica, l’organo di secondo grado di Bologna fa notare come il Comune abbia dalla sua parte non solo la legge ma anche la convenzione firmata con l’impresa, la quale aveva espressamente assunto, nei confronti “dell’ente territoriale, l’onere economico per il caso di un’integrazione del costo dell’acquisizione dell’area”. Se da una parte è vero che l’impresa di costruzione ha ceduto a terzi il diritto di superficie, rileva la prima sezione civile presieduta da Miranda Bambace, dall’altra a questi atti non ha partecipato il Comune. Altrimenti detto, “un punto non può essere messo in discussione: il Comune non può certo essere tenuto a sopportare il maggior costo per l’acquisizione dell’area”. “Questa sentenza – dice l’assessore al Patrimonio Marino Giubellini – ci conforta nell’andare avanti nel nostro progetto, iniziato dalla scorsa Amministrazione, di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep, opportunità già accolta da oltre 2000 famiglie in tutta Parma e oggi ancora più interessante grazie alla convenzione con il Collegio notarile di Parma per la stipula di rogiti agevolati”.

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