Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, che nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo il principio per cui, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.
In tale contesto, l’art. 4, stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in un apposito registro.

Per maggiori informazioni vai al link https://www.comune.parma.it/servizi/Servizi-Demografici-Stato-Civile/Disposizioni-Anticipate-di-Trattamento-DAT_A2_C7_P376.aspx