Per bigentitorialità s’intende il diritto del figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori.


Si configura come un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.

Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell'altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un'eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

Questo principio promuove la pratica dell'affido condiviso come tutela del benessere dei minori e delle minori a continuare a ricevere cure, educazione ed affetto da entrambi i genitori.

Nel mondo occidentale il principio della bigenitorialità viene affermato e applicato con sempre maggior vigore e incisività, a partire dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176.

In Italia l’affidamento condiviso è prassi relativamente recente (legge 54, 8 febbraio 2006). A oggi nel nostro paese la sua concreta applicazione e l’aggiornamento nell’applicazione di buone prassi da parte delle istituzioni che orbitano attorno ai/alle minori incontrano difficoltà e poca attenzione.

Il Consiglio Comunale con delibera n.29 del 13.05.2014 ha approvato l’istituzione del Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità con il relativo regolamento.

Al registro possono essere iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori.

 

Per l’iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente nel Comune di Parma, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale).

Maggiori informazioni sulle finalità del registro e sull'organizzazione del servizio, possono essere richieste direttamente al Servizio Servizi per il Welfare e Famiglia, S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità.