La Regione Emilia Romagna con la legge n 19/2016 definisce le finalità e le modalità attuative dei servizi educativi per la prima infanzia riconoscendo le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali, dettando i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati e definendo, con una o piu' direttive, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi, compresi quelli sperimentali, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
- dai Comuni, anche in forma associata;
- da altri soggetti pubblici;
- da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 17, convenzionati con i Comuni;
- da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- da soggetti privati autorizzati al funzionamento.