La L.R. 21 agosto 1997, n° 29 relativa a Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone con disabilità, ha introdotto con l'art. 9 la possibilità di richiedere contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati al trasporto di persone disabili gravi e con l'art.10 la possibilità di richiedere contributi per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi personalizzati, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente.

Art. 9 della L. 29/1997: acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati al trasporto di persone disabili gravi. I contributi di cui all'art. 9 - commi 1,2,3,4 possono riguardare:

a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 (ISEE ordinario del nucleo < euro 23.260,00 per una spesa massima ammessa a contributo di euro 34.394,00 per l'anno 2022);

b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della : 104/92 (ISEE ordinario del nucleo < euro 23.260,00 per una spesa massima ammessa a contributo di euro 9.172,00 per l'anno 2022);

c) l'acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della L. 104/92 (ISEE ordinario del nucleo < euro 14.400,00 per una spesa massima ammessa a contributo di euro 11.465,00, per l'anno 2022) e età non superiore ai 65 anni di età o certificazione di handicap entro il 65° anno di età;

d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A,B,o C, speciali, con incapacità motorie permanenti (art. 27, comma 1, legge 104/92).

Art 10 della L. 29/1997: contributi per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi personalizzati, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente. Possono chiedere i contributi i cittadini nella situazione di handicap grave di cui all' art. 3 comma 3 della ex L. 104 o chi ne esercita la tutela, il cui valore ISEE, riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all'anno di acquisto dell'attrezzatura, non sia superiore ai 23.260,00 euro. Le richieste di contributo possono riguardare le spese effettuate per:

1. l'acquisto di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (limite di spesa ammissibile a contributo euro 14.903,00)

2. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere problemi di fruibilità della propria abitazione (limite di spesa ammissibile a contributo euro 12.611,00)

3. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne (limite di spesa ammissibile a contributo euro 4.586,00)

Tetto massimo si spesa ammissibile in caso di acquisti rientranti in più di una delle tre categorie euro 14.903,00

Per informazioni dettagliate sulla misura, consultare la scheda informativa del Comune di Parma:

Scheda informativa - Contributi regionali per persone con disabilità