ISTITUZIONE / 23.03.20

DPCM 22 marzo-ulteriori misure di contenimento

Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso.  

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Aggiornamento sulle principali misure di contenimento della diffusione Covid-19 , a seguito del N. DPCM del 22 marzo 2020.

Le novità riguardano principalmente le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso. 

Le disposizioni avranno validità da lunedì 23 marzo a venerdì 3 aprile 2020 (le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza).

Le misure contenute in quest’ultimo decreto si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.

 

In sintesi:

- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nella tabella (vedi allegato 1) dei Codici Ateco che possono continuare l’attività, visionabile nella sezione dedicata del sito.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza 

- Le attività professionali non sono sospese e restano valide le prescrizioni già in vigore (lavoro agile, incentivazione ferie e congedi, chiusura produzioni non indispensabili, protocolli di sicurezza, sanificazione degli ambienti).

- Gli uffici pubblici restano aperti secondo le modalità avviate le scorse settimane (contatti telematici e telefonici, servizi online) e sono valide le disposizioni indicate nel Decreto Cura (art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18).

- Non cambia nulla per le attività commerciali, resta valido quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020, ma le chiusure sono prorogate al 3 aprile.

- È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza oppure per motivi di salute.

ATTENZIONE NON SONO PIÙ CONSIDERATE VALIDE MOTIVAZIONI LA NECESSITÀ O IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, ABITAZIONE O RESIDENZA.

- Le attività produttive che non rientrano tra quelle dell’elenco possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

- Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività presenti nell’elenco, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

- Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali come definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, ad esclusione di musei e altri istituti e luoghi della cultura e dei servizi che riguardano l’istruzione.

- E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, , dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. In questo caso è necessario dare previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva

- Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

ALLEGATI |