Dichiarazione annuale 2020-2021 entro 30 settembre 2022

  • Condividi :
Tipo Tributo/Entrate: Imposta di soggiorno
Anno: 2022
Validità: da 29/04/2022 a 31/12/2022
DESCRIZIONE

Dal 2021 in seguito all’approvazione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (art. 180), il Gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare, entro il 30 giugno, una dichiarazione riferita all’anno precedente. Con l’art. 25, comma 3-bis, D.L. 22.03.2021, n. 41 convertito con L. 21.05.2021, n. 69, sono stati posticipati di un anno i termini di invio della dichiarazione per l’anno 2020 in scadenza a fine giugno 2021; pertanto, le dichiarazioni annuali relative al 2020 e al 2021, devono essere presentate assieme entro il 30.06.2022, termine differito al 30.09.2022. Il Mef ha approvato modello, istruzioni e specifiche e la dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, unitamente a quella riguardante il 2021, entro il prossimo 30 giugno 2022, termine differito al 30 settembre 2022.

Con una nota del 31 maggio 2022, il Dipartimento delle Finanze avverte che dal 30 maggio è possibile compilare il modello relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021, fornendo alcune istruzioni per la relativa trasmissione.

Il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è stato differito al 30 settembre 2022 dal decreto Semplificazioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il 13 aprile 2022 è stata raggiunta l’intesa, in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in ordine allo schema di decreto del MEF relativo alle nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno: con il decreto vengono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della stessa, che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto del 29 aprile 2022, con il quale è stato approvato, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, previsto dal dl 34/2020 art. 180, relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno. Il decreto prevede tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche.

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/

La dichiarazione annuale va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Si tratta di un adempimento a carico di tutti i responsabili del pagamento, ovvero i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017. La trasmissione al Dipartimento delle finanze prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it

Nel modello dichiarativo è stata introdotta una premessa, nella quale si viene informati che la finalità dei dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, per le proprie finalità istituzionali. I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ai comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).

La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.

Il Comune competente è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.

Per l’invio telematico, è necessario l’accesso al servizio Entratel – Fisconline del sito dell’Agenzia delle Entrate previa l’autenticazione all’area riservata: avvalendosi il Ministero dell’Economia e delle Finanze del servizio di autenticazione, è necessario che il modello di dichiarazione sia compilato tenendo conto del sistema di validazione fiscale per impedire scarti di sistema. La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, deve essere inserita l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. Il campo versamento permette un importo cumulativo. I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse.

Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito ai versamenti, non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.

La ricevuta di trasmissione è sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel ed è visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale per l’annualità 2020 unitamente a quella del 2021 è il 30 GIUGNO 2022, termine differito al 30 SETTEMBRE 2022.

Si ricorda che, in ragione del fatto che le violazioni sono riportate allo stesso livello di quelle degli altri tributi, l’eventuale violazione per omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del Pagamento potrà essere contestata dal Comune con applicazione della sanzione nella misura dal 100% al 200% dell'importo dovuto, come previsto dalle specifiche disposizioni dell’imposta di soggiorno.

Con una nota del 13 giugno 2022, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione dell‘imposta di soggiorno (versione 3/2022 del 13 giugno 2022). Il Ministero comunica altresì che, contestualmente, è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

 

CONTATTI E RICEVIMENTO

Per informazioni e chiarimenti contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate 800 90 96 96 (da telefono fisso)

INFO UTILI

La predetta dichiarazione annuale non sostituisce in alcun modo la dichiarazione mensile sul numero degli ospiti e sul numero dei pernottamenti del mese precedente, di cui all’art.6 c.2 lett.e del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, che il Responsabile del Pagamento deve fare, entro il 15° giorno successivo ad ogni mese, sul Portale comunale dell’imposta di soggiorno, né esonera il Responsabile del Pagamento alla presentazione del conto giudiziale della gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno, di cui all’art.13 c.2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno.

Usiamo i cookie
Questo sito utilizza i cookie tecnici di navigazione e di sessione per garantire un miglior servizio di navigazione del sito, e cookie analitici per raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti. Utilizza anche cookie di profilazione dell'utente per fini statistici. Per i cookie di profilazione puoi decidere se abilitarli o meno cliccando sul pulsante 'Impostazioni'. Per saperne di più, su come disabilitare i cookie oppure abilitarne solo alcuni, consulta la nostra Cookie Policy.
Il sito utilizza cookie tecnici per analizzare il traffico da e verso il sito. I cookie tecnici consento anche di fornire un migliore servizio di navigazione sul sito, e raccolgono informazioni di navigazione a questo scopo.
I cookie di Web Analytics Italia sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
I cookie di Matomo sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
I cookie di Google Re-Captcha sono usati per analizzare la navigazione sul sito al fine di migliorarla e fornire all'utente un'esperienza di navigazione migliore possibile.
Il sito utilizza cookie di profilazione per analizzare il comportamento e le scelte degli utenti al fine di proporre contenuti mirati corrispondenti al profilo dell'utente
I cookie di profilazione di Youtube permettono di mostrarti le pubblicità che potrebbero interessarti di più, fare analisi di accesso alla pagina e sul comportamento dell'utente, facilitare l'accesso ai servizi di Google.
I cookie di profilazione di Google permettono di fare analisi di accesso alla pagina e sul comportamento dell'utente, e di mostrarti le pubblicità che potrebbero interessarti di più.