Il 13 aprile 2022 è stata raggiunta l’intesa, in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in ordine allo schema di decreto del MEF relativo alle nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno: con il decreto vengono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della stessa, che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto del 29 aprile 2022, con il quale è stato approvato, insieme alle relative istruzioni e specifiche tecniche, il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, previsto dal dl 34/2020 art. 180, relativo alle presenze e ai versamenti dell’imposta di soggiorno. Il decreto prevede tre documenti: il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche.
https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/
La dichiarazione annuale va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Si tratta di un adempimento a carico di tutti i responsabili del pagamento, ovvero i gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi ai sensi del dl 50/2017. La trasmissione al Dipartimento delle finanze prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate: https://telematici.agenziaentrate.gov.it
Nel modello dichiarativo è stata introdotta una premessa, nella quale si viene informati che la finalità dei dati forniti in fase di accesso all’aerea riservata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate verranno trattati per consentire l’acquisizione, la memorizzazione della dichiarazione e la messa a disposizione della stessa ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale, per le proprie finalità istituzionali. I dati saranno conservati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - per il periodo strettamente necessario a consentire la trasmissione delle dichiarazioni ai comuni (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata).
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa anche da soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello.
Il Comune competente è titolare del trattamento dei dati personali, per le proprie finalità, a partire dal momento in cui ha a disposizione le dichiarazioni.
Per l’invio telematico, è necessario l’accesso al servizio Entratel – Fisconline del sito dell’Agenzia delle Entrate previa l’autenticazione all’area riservata: avvalendosi il Ministero dell’Economia e delle Finanze del servizio di autenticazione, è necessario che il modello di dichiarazione sia compilato tenendo conto del sistema di validazione fiscale per impedire scarti di sistema. La dichiarazione ragiona per anno e per gestore, prevedendo la compilazione di un modulo per ogni struttura ricettiva, nella quale si deve ragionare a trimestri. In particolare, deve essere inserita l’ubicazione della struttura, la qualifica commerciale o meno, il codice ATECO dell’attività esercitata nella struttura (quando commerciale) e quattro righe periodiche (una per trimestre) nelle quali va indicato: la tariffa dell’imposta a notte, l’imposta applicata, il numero delle presenze paganti, esenti o ridotte. Il campo versamento permette un importo cumulativo. I campi vengono ripetuti per i quattro trimestri in cui è stato suddiviso l’anno di imposta e devono essere compilati per i soli periodi corrispondenti a quelli di interesse.
Le istruzioni indicano quali sono i campi non obbligatori e quali invece i campi che devono essere sempre compilati. In merito ai versamenti, non è obbligatorio il campo relativo agli estremi di versamento mentre il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge n. 296 del 2006.
La ricevuta di trasmissione è sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel ed è visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione. Viceversa, in caso di esito negativo, l’utente visualizzerà un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l’invio. L’utente che ha effettuato l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate all’atto della selezione del pulsante “Trasmetti”, viene invitato a inserire il PIN che verrà validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potrà essere effettuata la trasmissione.
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale per l’annualità 2020 unitamente a quella del 2021 è il 30 GIUGNO 2022, termine differito al 30 SETTEMBRE 2022.
Si ricorda che, in ragione del fatto che le violazioni sono riportate allo stesso livello di quelle degli altri tributi, l’eventuale violazione per omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del Pagamento potrà essere contestata dal Comune con applicazione della sanzione nella misura dal 100% al 200% dell'importo dovuto, come previsto dalle specifiche disposizioni dell’imposta di soggiorno.
Con una nota del 13 giugno 2022, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, nella sezione “Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello per la dichiarazione dell‘imposta di soggiorno (versione 3/2022 del 13 giugno 2022). Il Ministero comunica altresì che, contestualmente, è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e che sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.