(Aggiornato al 06/11/2014, data di approvazione dello Statuto Comunale)
1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del governo locale; ad essa competono atti di indirizzo e
di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo
politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione
dell’Ente.
2. La Giunta Comunale individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i
quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e
materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno
attenersi gli organi burocratici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite
dalla legge o dallo Statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l’esercizio del potere di
controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.
3. La Giunta esercita le attribuzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di governo che
non sono riservate alle competenze di altri organi dell’Ente dalle disposizioni di legge vigenti al
momento dell’adozione di ciascun atto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa in
materia, dei principi del presente Statuto e dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
b) approva il Piano occupazionale dell’Ente, le modifiche alla dotazione organica, il Piano della
Performance, nonché il Piano parità di genere;
c) approva l’atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione delle
trattative nella contrattazione decentrata integrativa;
d) autorizza la sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo;
e) approva lo schema di bilancio annuale di previsione, e dei documenti allegati allo stesso, nel
rispetto della legge e del Regolamento di contabilità dell’Ente;
f) delibera le variazioni di bilancio e lo storno di fondi da sottoporre a ratifica consiliare;
g) approva il Piano esecutivo di gestione;
h) delibera il prelievo dal fondo di riserva;
i) approva le tariffe dei tributi di competenza;
j) approva lo schema del Conto consuntivo e dei documenti allegati allo stesso;
k) approva lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche;
l) approva piani, programmi e progetti esecutivi che non siano stati già previsti in piani, programmi
e progetti di massima e definitivi;
m) approva il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione, nonché i criteri per l’attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella
fase successiva all’adozione degli atti;
n) promuove e resiste alle liti, autorizzando i legali dell’Ente a stare in giudizio;
o) approva lo schema delle transazioni previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei
Conti e di specifica analisi, a cura del dirigente competente, in merito alla convenienza
economica della transazione;
p) delibera lo schema dei contratti di servizio da stipulare con le società partecipate, salvo che gli
stessi siano già stati definiti nei contenuti essenziali, negli strumenti di programmazione
dell’Ente.
4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.
5. La Giunta si astiene dall’adottare indirizzi in materia di atti di gestione demandati alla competenza
della Dirigenza dell’Ente