I casi in cui è obbligatorio indossare la mascherina
Fino al 31 dicembre c'è l'obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Vai all'Ordinanza del Ministero della Salute del 31 ottobre 2022.
Leggi l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 settembre 2022.
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Fino al 15 giugno rimane obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in alcuni casi; ecco i dettagli.
Occorre la mascherina FFP2:
- per salire sui mezzi del trasporto pubblico, su aerei, navi, traghetti;
- per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo;
- per assitere agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L’obbligo di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie rimane anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Leggi l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022.
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Primo aprile: fine dell'emergenza sanitaria
Un graduale allentamento delle restrizioni.
Leggi tutte le novità.
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Emila-Romagna in zona bianca
Da lunedì 14 marzo la regione Emilia-Romagna torna in zona bianca, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 marzo.
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Mascherine all’aperto e al chiuso
Dal 11 febbraio all’aperto non c'è più l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ma occorre comunque sempre averli con sé e si devono indossare in caso di affollamenti o assembramenti.
Confermato fino al 31 marzo l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private.
Ordinanza del Ministero della Salute.
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Scuola, le nuove regole in caso di positività
Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un vademecum per spiegare le nuove regole, in vigore dal 5 febbraio, in caso di soggetti positivi al Covid-19.
Leggi di più.
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Mascherine
Fino al 10 febbraio è obbligatorio, anche in zona bianca, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
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Green Pass: le nuove regole dal 1 febbraio
Dal primo febbraio è necessaria una certificazione verde (ordinaria o rafforzata) per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e per le attività commerciali.
Per quanto riguarda queste ultime, è prevista una deroga per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e sicurezza personale.
Ecco l’elenco delle attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali non è necessario il green pass:
- Esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari). È in ogni modo escluso il consumo sul posto.
- Negozi di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Esercizi di articoli igienico-sanitari;
- Farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
- Esercizi di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Negozi di materiale per ottica;
- Esercizi specializzati per la vendita di carburante per autotrazione.
- Negozi che vendono combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Per maggiori dettagli, leggi la notizia sul portale sitituzionale del Comune di Parma.
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Tamponi "fai da te"
Dal 19 gennaio in Emila-Romagna si parte con l'autotesting: un tampone rapido antigenico per inizio e fine dell'isolamento, in caso di positività al virus SARS-CoV-2. Il caricamento del risultato sul Fascicolo sanitario elettronico permette l’invio automatico dell’informazione ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, per una rapida attivazione o fine dell’isolamento fiduciario.
È una procedura che potrà essere utilizzata dai cittadini:
- assistiti in Emilia-Romagna;
- con Fascicolo sanitario elettronico attivato;
- che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino anti-COVID.
Leggi tutti i dettagli.
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Zona gialla
L'Emilia-Romagna e Parma sono in zona gialla da lunedì 10 gennaio 2022: lo stabilisce l'Ordinanza del Ministero della Salute del 7 genanio 2022.
Leggi le domande frequenti e guarda la tabella delle attività consentite in zona gialla.
Leggi la notizia sul portale del Comune di Parma.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Aggiornamento del 8 gennaio 2022)
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 5 gennaio 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole per “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Obbligo vaccinale
Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green Pass Base
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Smart working
Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.
Scuola
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria (Scuola elementare)
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55.
Leggi il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1.
Leggi la notizia sul portale del Comune di Parma.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Aggiornamento del 31 dicembre 2021)
Il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54.
Leggi il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Aggiornamento del 27 dicembre 2021)
Il Consiglio dei ministri n. 52 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Green Pass
Dal primo febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto e sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.
Estensione del Green Pass
Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52.
Leggi il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.
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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Aggiornamento del 27 novembre 2021)
Il Consiglio dei Ministri n. 48 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Leggi il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48.
Leggi il testo del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172.
Cos'è il green pass rafforzato
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.
Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.
In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.
DECRETO COVID-GREEN PASS DAL 6 AGOSTO
Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre.
Cambiano anche i parametri per i colori: la soglia per il passaggio in zona gialla viene fissata al 10% di occupazione delle terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni.
Con il testo approvato dal Consiglio dei Ministri il certificato verde diventa il lasciapassare per la vita durante la pandemia, ma sarà valido anche dopo solo una dose.
Ancora non servirà per prendere i mezzi pubblici.
Restano chiuse le discoteche.
GREEN PASS è concesso:
a chi abbia avuto almeno una dose di vaccino
a chi abbia esito di tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti.
GREEN PASS DAL 6 AGOSTO PER: accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (mentre non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso);
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, mostre e luoghi della cultura;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.
Guarda la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
Cos'è il green pass
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
Ecco maggiori approfondimenti.
Leggi maggiori informazioni e dettagli sull'utilizzo del green pass in alcuni ambiti particolari, tra cui i viaggi in Europa, il lavoro pubblico e privato, i mezzi di trasporto, le scuole e le Università, le strutture sanitarie, le attività e i servizi e le esenzioni.
Per saperne di più (domande frequenti).