Descrizione
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma 2, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
Il regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come “impianti per telefonia mobile” (o più semplicemente “impianti”) pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
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Tipo di documento
Atto normativo
Documenti
Formati disponibili
Ufficio responsabile
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20/04/2022
Riferimenti normativi
art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i.
Ultimo aggiornamento: 23-07-2024, 14:31