Attraverso queste pagine vorremmo farvi conoscere l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale.

Ad ogni operatore fuori sevizio è capitato di essere additato come colui che “fa la multa!” perché nell’immaginario collettivo un agente di polizia locale (quello che un tempo era chiamato “il vigile” o a Parma "la guardia") svolge meramente un’attività sanzionatoria.

La realtà complessa in cui viviamo ha nel tempo determinato il susseguirsi di interventi legislativi che hanno modificato le funzioni ed il ruolo degli enti locali e della polizia locale e ogni organizzazione, per essere al servizio della comunità in cui opera, deve perseguire uno scambio reciproco di conoscenza che sia costante nel tempo per tentare di raggiungere l’obiettivo di una città dove ci si sente più sicuri e rassicurati (sicurezza dal latino "sine cura" senza preoccupazione).

Ecco perché la Polizia Locale deve promuovere e far conoscere il Comando ed i servizi offerti, facilitare l’accesso ai servizi, aumentare la trasparenza amministrativa, erogare servizi permettendo una riduzione dei costi e dei tempi sia per l’ente che per il cittadino.

Le fonti normative

In Italia esistono quattro Forze di Polizia nazionali (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) a diretto controllo governativo ed i vari corpi e servizi di Polizia Locale (Polizia Locale e Polizia Provinciale) che hanno un ambito di competenza territoriale delimitato (art. 18 DPR 616/77 - Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali ).
Alla base di ogni "attività di polizia vi è un complesso di limitazioni imposte alla libertà privata, ossia di divieti rispetto all'esercizio di quelle azioni che possono costituire un pericolo per la sicurezza e la tranquillità generale” e “oggi la polizia si può definire quella parte dell'attività della pubblica amministrazione, che ha per oggetto la conservazione dell'ordine pubblico, della sicurezza e della pace sociale". La polizia, intesa in questo senso, è propriamente la polizia amministrativa, dalla quale resta distinta, sebbene in parte esercitata dai medesimi organi, la polizia giudiziaria.
In conformità a quanto disposto dall’art. 117, comma 2, lettera h, della Costituzione la "potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni ... lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale" (c.d. decentramento amministrativo). La regione Emilia-Romagna con Legge Regionale del 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e successive modifiche, ha legiferato in materia di polizia amministrativa locale. Ma che cos'è la polizia amministrativa? La definizione è contenuta nel D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112, art. 159 comma 1: Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica".


Che cosa fa la Polizia Locale?

Ai sensi dell'art. 13bis L.R. 24/2003 ss.mm.ii., i Comuni esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi di appositi corpi di polizia locale "che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:

a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;

c) cattività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;

d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;

e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;

f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza."

Nell’ambito del territorio di appartenenza un operatore di polizia locale è un pubblico ufficiale, in possesso della qualifica di agente di polizia stradale, di agente di polizia giudiziaria e svolge le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza attribuite dal Prefetto. ( L. 65/1985, Art.5 - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza - Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, omissis).