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Con la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia, molte segnalazioni giungono al Comando di Polizia Locale su presunte attività di pubblico spettacolo non autorizzate. In molti casi gli esposti descrivono la presenza di discoteche che sorgono improvvisamente e effettuano attività sino alle 3 di notte.
Il nucleo di Polizia Annonaria della SO Servizi Specialistici del Comando di Polizia Locale ha iniziato un'attività di accertamento delle segnalazioni giunte, preventivamente verificando nelle banche dati il tipo di autorizzazione concessa al fine di scartare in anticipo le segnalazioni non fondate.
Nell'ultimo controllo effettuato dal personale del Comando di strada del Taglio è emerso che il titolare di un pubblico esercizio, in pieno centro, aveva avviato un intrattenimento danzante in luogo aperto al pubblico senza la prescritta autorizzazione comunale di pubblica sicurezza che attesti l'agibilità di luoghi a effettuare quel tipo di pubblico spettacolo.
All'ingresso del locale erano presenti due addetti alla sicurezza e due addette al rilascio di ricevuta a fronte di un'operazione Pos di importo pari a 10.00 € a persona, che dava diritto ad una consumazione e al un servizio guardaroba. All'interno del locale, in ogni piano, era presente una postazione con dj ed un banco bar posizionati ai lati delle sale per far spazio al ballo, attrezzate con luci stroboscopiche, casse amplificate, gettiti di fumo.
Sono state contate oltre 250 persone tra le due sale da ballo di cui una in un pian interrato privo di uscire di sicurezza. E' stato immediatamente interrotta l'attività, con diffida al titolare a sospendere qualsiasi attività non consentita dai suoi titoli autorizzativi ma il mercoledì successivo ha nuovamente organizzato un altro evento, denominato "Il mercoledì universitario", pubblicizzato anche sui social, e anche in questa circostanza si sono presentati gli agenti del nucleo commercio ad interrompere l'attività danzante non autorizzata.
Al titolare è stata contestata la violazione reiterata dell'art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sanzionata dall’art. 666, comma 1, del codice penale come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549, in concorso con l’art. 681 del codice penale in relazione all’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, che prevede la sanzione penale dell’arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 ai sensi dell’art. 681, comma 1, del codice penale.
Ultimo aggiornamento: 06-04-2023, 10:22