Cos'è
Gli scarichi di acque reflue domestiche derivanti da attività produttive che recapitano in acque superficiali sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione allo scarico. L'autorizzazione è compresa nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
L'autorità competente per il rilascio dell’AUA è l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
L'AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.
E' necessario presentare domanda di AUA anche in caso di rinnovo dell'autorizzazione e/o in caso di modifiche sostanziali allo scarico di acque reflue.
L'autorizzazione unica ambientale (AUA), disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è il provvedimento che, per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all' articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via Generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006; - comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di trattamento rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.
La domanda va presentata al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi sostituiti, ferma restando la possibilità di non avvalersene nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazioni o autorizzazione in via generale.