Cos'è
Per impatto ambientale si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, che un piano, un programma o un progetto, sia pubblico che privato, hanno su popolazione e salute umana, biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti (direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE), territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. (Titolo I - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è una procedura amministrativa (Titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/2006) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare, in forma preventiva e partecipativa, i possibili effetti significativi e negativi di un piano, di un programma o di un progetto sui predetti fattori con lo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita e la salute pubblica, mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardare la biodiversità, promuovere l’uso di risorse rinnovabili, garantire l’uso plurimo delle risorse.
La L.R. n. 4/2018 e s.m.i. individua l’ambito di applicazione, elencando all’art.5 e successivi gli interventi soggetti Screening e all’art.4 e successivi gli interventi soggetti a V.I.A. descrivendo le modalità di svolgimento del procedimento e della documentazione da presentare.
L’istanza di Screening e l’istanza di V.I.A. devono essere presentate per tutti gli interventi cui alla L.R. n. 4/2018 e s.m.i. della Regione Emilia Romagna secondo le disposizioni contenute nell’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
La procedura di Screening è volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A. e si conclude con una determina dirigenziale che viene pubblicata sul sito istituzionale dell’autorità competente e per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La procedura può avere tre esiti diversi:
a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A.
Il provvedimento di Screening obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
La procedura di V.I.A., complessa e approfondita, si conclude con la pubblicazione del provvedimento conclusivo sul sito istituzionale dell’autorità competente e per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) da parte dell'autorità competente, che si esprime contestualmente anche sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni dei soggetti interessati. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a 5 anni.
Per i progetti assoggettati a V.I.A. è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare (Scoping) volta all’accertamento dell’assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata, alla definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed alla definizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio d’intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.
La procedura può avere:
a) provvedimento finale positivo: obbligo di conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, gli eventuali malfunzionamenti ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento;
b) provvedimento finale negativo: preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.