Riconciliazione dei coniugi

L’art. 157 del Codice Civile permette ai coniugi legalmente separati di riconciliarsi.

Accordi dinanzi l’Ufficiale dello Stato Civile

Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile o presso un'avvocato.

Convenzione di negoziazione assistita presso l’avvocato

Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile o presso un'avvocato.


Questa pagina ti è stata utile?