Il Decreto Legge 132/2014, convertito nella legge 162/2014 ha previsto la possibilità per i coniugi di richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio presso l'ufficio di Stato Civile o presso un'avvocato.