Cos'è
La procedura si applica sia ai matrimoni civili che a quelli concordatari.
I coniugi possono richiedere la separazione o il divorzio presso il comune di residenza di uno dei due coniugi, presso il comune di celebrazione del matrimonio o di trascizione del matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero, esclusivamente nei seguenti casi:
- l’accordo deve essere consensuale e concluso alla presenza di entrambi i coniugi che devono avere trovato un accordo su tutti gli aspetti economici e personali
- in caso di divorzio devono essere trascorsi i seguenti periodi di tempo dalla separazione: per la separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione in Tribunale per la separazione consensuale almeno 6 mesi dalla data di comparizione in Tribunale, davanti l'Ufficiale dello Stato Civile, dalla data di accordo a seguito di negoziaizione assistita
- non devono esserci figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. La circolare 6/2015 ha chiarito che per figli si intendono i soli figli comuni della coppia e non avuti da altre relazioni
- l'accordo non deve contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015 CIRCOLARE 6/2015
La separazione o divorzio presso l'Ufficio di Stato Civile prevede la sottoscrizione di due atti in due momenti diversi. Saranno quindi necessari due appuntamenti ai quali entrambi i coniugi dovranno essere presenti. Non è prevista la possibilità di delegare o farsi rappresentare tramite procura. L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.
REDAZIONE DELL'ACCORDO: entrambi i coniugi devono presentarsi insieme per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Durante questo primo appuntamento, verrà fissata la data della conferma dello stesso, non prima che siano trascorsi 30 giorni. La data della conferma inserita nell'atto di accordo non può essere modificata. L'Ufficiale di Stato Civile provvederà d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento.
CONFERMA DELL'ACCORDO: i coniugi devono sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La data di decorrenza della separazione o divorzio sarà quella della sottoscrizione dell'accordo durante il primo appuntamento.
Nel caso in cui entrambi i coniugi o uno di essi non sia presente nella data fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile redige un atto di non comparizione e il primo accordo non avrà alcun valore. Sarà necessario ripetere eventualmente tutta la procedura.