Cos'è
L’art. 11 della legge regionale 27/2000 prevede per il proprietario di un cane iscritto all’anagrafe canina l’obbligo di comunicare, agli uffici competenti, ogni variazione riguardante la proprietà dell’animale (cessione, morte o cambio di residenza del proprietario); tale comunicazione diviene obbligatoria anche nel caso di gatti e furetti iscritti su base volontaria.
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato entro 15 giorni ai comuni interessati: ciò significa che, se il cambio di residenza si concretizza nello spostamento tra comuni della Regione Emilia-Romagna, entro il termine di 15 giorni dovranno essere avvisati entrambi i comuni. Qualora il proprietario sposti la propria residenza in una regione diversa, il termine di 15 giorni resta valido per la comunicazione al vecchio comune di residenza; la pratica di iscrizione nel nuovo comune di residenza dovrà essere effettuato nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dalla normativa della nuova regione di residenza.