Cos'è
L’attività di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”. Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o del cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
L’attività di estetista comprende “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”, compresa l’applicazione di unghie artificiali e con l’esclusione delle “prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
Lo svolgimento dell’attività può avvenire:
- con l'attuazione di tecniche manuali;
- con l'applicazione di prodotti cosmetici;
- con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati in allegato alla legge stessa e riportati nella tabella di seguito allegata. Gli apparecchi, inoltre, devono possedere le caratteristiche indicate nelle schede tecnico - informative riportate nell'allegato 2 al D.M. 110/2011, consultabili nella sezione della documentazione allegata. Alcune informazioni relative all'uso delle apparecchiature devono essere esposte con appositi cartelli, come indicato nella scheda informativa di seguito allegata.
Anche l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento comunale, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio”.
Come si fa
La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.
Canale digitale
Costi
Esclusivamente per la SCIA: Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx
Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online.
La COMUNICAZIONE è gratuita.
Vincoli
L’esercizio dell’attività di acconciatore è subordinato al possesso di un’apposita abilitazione professionale teorico–pratica, da acquisire secondo le modalità stabilite dall’art.3 della L.174/2005 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale: si veda la nota della regione sotto riportata ), tenendo conto che “non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti”.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore: deve cioè essere sempre presente quando l'esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso di apposita qualificazione professionale, da conseguire nei modi previsti dall’art. 3 della L.1/1990 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale).
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica: deve cioè essere sempre presente quando l'esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatemante efficaci.
In caso di attività di acconciatori con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc è necessario presentare una SCIA CONDIZIONATA + AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)