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Si tratta di un'agenzia che gestisce affari per conto di altri svolgendo un'intermediazione.
Esempi:

  • prenotazione e vendita biglietti per concerti e manifestazioni
  • allestimento e organizzazione di spettacoli
  • disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni, etc.

Sono Agenzie d'affari di competenza del Questore, e non del Comune:

  • le Agenzie matrimoniali
  • le Agenzie di recupero crediti
  • le Agenzie di pubbliche relazioni

Non sono da intendersi come Agenzie d'affari:

  • l'attività di agenti o rappresentanti di commercio
  • l'agenzia di mediazione immobiliare
  • l'agenzia di viaggi
  • Le Agenzie pratiche auto
  • le Mediazioni creditizie
  • le Attività di promotore finanziario

Accedere al servizio

Come si fa

La COMUNICAZIONE deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.

Canale digitale

Cosa serve

Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative attività.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa.

In applicazione al D.Lgs. n. 222/2016 e s.m.i. in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, si comunica che relativamente alla tenuta dei registri per le “Agenzie di Affari”, ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., dovrà essere utilizzata la procedura della ”Autovidimazione”, mediante la presentazione della stessa, raggiungibile mediante il seguente percorso:https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx - Gruppo C – Commercio, Turismo, Agricoltura e altre Attività Produttive - Attività Artigianali e di Servizio, tipologia intervento n. 78: “Dichiarazione di vidimazione del Registro giornaliero degli Affari”. Il registro in formato cartaceo o composto da fogli mobili, per un utilizzo informatico in formato A4, deve contenere indicazione della denominazione della ditta, la numerazione progressiva su ogni pagina/foglio, nonché tutti gli elementi informativi, ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S. Copia della “Autodichiarazione”, con la ricevuta di avvenuta presentazione al Suape dell’Ente, che ne costituisce parte integrante, deve essere conservata insieme al registro, da esibire alle autorità preposte in caso di controllo. Alla dichiarazione di vidimazione deve essere, altresì, allegata copia del Timbro della Società /Ditta individuale, con cui vengono vidimate le pagine del Registro giornaliero. Il Registro una volta completato deve essere ultimato conformemente alle disposizioni di legge, e, in caso di prosecuzione dell’attività, ripresentata una nuova “Autodichiarazione” con le medesime modalità, con indicazione della chiusura del registro completato. In caso di cessazione definitiva dell’attività deve essere data comunicazione anche della chiusura dei registri.

Per l'avvio dell'attività, il subingresso, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale, l'autovidimazione del registro e la cessazione definitiva dell'attività deve essere presentata COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.

Costi e vincoli

Costi

La COMUNICAZIONE è gratuita.

Tempi e scadenze

La COMUNICAZIONE è immediatamente efficace.

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Domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni concernenti l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

Ultimo aggiornamento

21-09-2022 13:09

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