Cos'è
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337, e sono disciplinate dal R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 675/1940 n. 635.
Per lo svolgimento di attività circense all’interno del territorio comunale su area pubblica o privata occorre presentare domanda di Autorizzazione. Per le disposizioni sulle modalità per esercitare attività di spettacolo circense sul territorio del Comune di Parma si deve fare riferimento al “Regolamento comunale sulla concessione di aree per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi” che stabilisce i periodi nei quali devono pervenire le domande e i criteri di concessione dell’autorizzazione.
La licenza per la conduzione di spettacoli viaggianti è rilasciata dal Comune di residenza e consente l’esercizio di spettacoli viaggianti quali circhi, luna park, singole attrazioni, auto acrobatiche ecc. su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, per poter allestire le attrezzature, il soggetto interessato, deve richiedere ai Comuni ove voglia svolgere l’attività, il rilascio di una autorizzazione temporanea con particolare riferimento all’occupazione di suolo pubblico.
Costi
L'ISTANZA deve essere corredata dell'attestazione di versamento dei
Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente link: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx
Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online.
Assolvimento dell'imposta di bollo.
Vincoli
Requisiti specifici per effettuare lo spettacolo viaggiante: essere titolare di licenza di operatore di spettacolo viaggiante e circense e disponibilità di area idonea. Requisiti specifici per ottenere la licenza: avere la disponibilità di una o più attrazioni tra quelle incluse nell’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18/03/1938 n. 337 e successivi aggiornamenti, predisposto dal Ministero Beni e Attività Culturali.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo viaggiante è condizionato dal parere favorevole della Commissione Consultiva Spettacoli viaggianti che ha la funzione di verificare quale Circo, tra le domande pervenute, a norma del Regolamento Comunale sulla concessione per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi, potrà essere autorizzato allo svolgimento dello spettacolo circense; di consegueza l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo la scadenza del termine temporale secondo i criteri vigenti del sudetto Regolamento.
Gli uffici comunali provvederanno a richiedere, al gestore/titolare del Circo autorizzato allo svolgimento dello spettacolo circense, il versamento della cauzione e la presentazione di ulteriore documentazione (certificazioni di conformità degli impianti elettrici, delle strutture e di quant’altro venga installato), da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo che, in fase di sopralluogo, al fine di concedere l’agibilità, potrà richiedere una integrazione della documentazione.
Il rilascio della licenza per la conduzione di spettacoli viaggianti prevede un termine di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni dei termini procedimentali.