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L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Agli effetti dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":

  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

AUTORIZZAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI GAS TOSSICI

Per poter utilizzare, custodire e conservare i gas tossici per qualsiasi scopo in magazzini o depositi e il relativo trasporto è necessaria un'idonea abilitazione individuale rilasciata dal Comune.
Quest'ultima è concessa a seguito del superamento di un esame presso l'Azienda U.S.L. di Bologna.
Ogni anno vengono indette due sessioni di esami, una primaverile e una autunnale, attraverso bandi pubblici.

Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Comune dove si intende esercitare l'attività di deposito e di impiego del gas tossico, previa istruttoria dell'AUSL, sentita la Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici. Il Comune indirizza alla Segreteria della Commissione la domanda di cui all'art.4 del RD 147/27 completa della documentazione.

L’autorizzazione costituisce l’atto finale di un iter istruttorio molto articolato il quale comporta l’espletamento preventivo dei seguenti adempimenti normativi:

  • Pratica edilizia
  • Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
  • Conformità alla normativa antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011;
  • Verifica INAIL della apparecchiatura a pressione ai sensi del D.M. n. 329/2004.

RILASCIO PATENTINO

E' un patentino di abilitazione, obbligatorio per tutti gli operatori che impiegano gas tossici nell'esercizio della propria attività lavorativa.

In seguito all'esito favorevole dell’esame, il Comune, entro gg. 30 dal ricevimento del parere, procede al rilascio della patente di abilitazione.


Cosa serve

La richiesta di partecipazione alla sessione di esami, riservata ai soli cittadini residenti, deve essere redatta utilizzando il modulo Abilitazione per l'impiego di gas tossici , ed inoltrata esclusivamente in modalità informatica inviando un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
suap@pec.comune.parma.it
Non verranno accettate diverse modalità di presentazione delle domande, che dovranno pervenire esclusivamente dopo la pubblicazione del bando pubblicato sul sito del Comune di Parma in primavera e autonno (le domande pervenute prima della pubblicazione del bando non verranno prese in considerazione).

Costi e vincoli

Costi

L'ISTANZA deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx

Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online.

Assolvimento dell'imposta di bollo.

Tempi e scadenze

La patente per l’abilitazione all’uso di gas tossici, rilasciata dal Comune, ha una validità di 5 anni. Entro tale termine deve essere effettuata la procedura di revisione, utilizzando il modulo Domanda revisione patente in caso contrario la validità della patente decade automaticamente e l’interessato deve affrontare un nuovo iter di abilitazione. La procedura di revisione non prevede il sostegno di alcun esame, ma soltanto l’accertamento da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di idoneità morale e di residenza.

La durata del procedimento, salvo eventuali ulteriori verifiche delle condizioni di sicurezza ritenute necessarie od integrazioni documentali ed approfondimenti che comportano una automatica interruzione dei termini, è stabilita in 90 giorni a decorrere dal recepimento della richiesta di autorizzazione.

Ogni domanda non può riguardare più di una tipologia di gas tossico.

Allegati

Modulistica

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Ultimo aggiornamento

21-09-2022 13:09

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