Cos'è
L’attività agrituristica è regolata dalla legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere dalla Provincia l’abilitazione all’esercizio e apposita certificazione relativa al rapporto di connessione con l’attività agricola, nonché l’iscrizione all’elenco provinciale:
- L’abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall’articolo 9 della legge;
- La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla Provincia, sulla base di una descrizione dell’azienda agricola comprensiva di un dettagliato elenco delle attività agricole esercitate, definisce le attività agrituristiche che potranno essere svolte nel rispetto del principio di connessione.
Ospitalità: numero massimo di dodici camere (con tre letti in media) e di otto piazzole adeguatamente attrezzate, elevabili a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete “Natura 2000” (come specificato nell’art. 5 della legge).
Somministrazione di pasti e bevande: non si possono superare i cinquanta pasti giornalieri, con due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola presente nell’azienda agrituristica, per incentivare l’offerta di servizi di soggiorno.
Accesso a persone disabili: l’accessibilità delle strutture può essere assicurata con opere provvisionali rispondenti alla normativa tecnica in vigore e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici. Devono essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno e alla sala ristorazione e a un bagno quando è prevista l’attività di somministrazione di pasti e bevande.
Norme igienico-sanitarie: in proposito la regione è molto dettagliata, ed elenca le norme da rispettare sia nell’ospitalità sia nella somministrazione all’articolo 13.