Cos'è
Per cose antiche si intendono gli oggetti che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.
Per beni culturali si intendono gli oggetti rientranti nelle Categoria di cui alla lettera “A” dell’Allegato “A” del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
Per cose usate si intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso originale.
Le cose usate si distinguono in:
a) cose usate aventi valore e sono soggette alla disciplina dell’ art.-128 del T.U.L.P.S;
b) cose usate prive di valore o di valore esiguo non soggette alla disciplina di cui alla lett. a).
In applicazione al D.Lgs. n. 222/2016 e s.m.i., per la “Vendita delle cose antiche e/o usate”, di valore superiore a € 250, ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S., (vendita al dettaglio/ingrosso/commercio elettronico), deve essere utilizzata la procedura della ”Autovidimazione”.
Nel caso di “oggetti preziosi usati”, come per quelli nuovi, gli interessati hanno l’obbligo di richiedere la Licenza alla Questura ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. e di presentare, pertanto, alla stessa la richiesta di vidimazione del relativo registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S.