Cos'è
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso ai clienti.
Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253/99 e s.m.i, nel caso di merci ingombranti e cioè non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie di auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili), la superficie di vendita viene computata, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui sopra e sempreché vi sia la compatibilità urbanistica-edilizia e di destinazione d’uso, nella misura di 1/10 fino a 2.500 e di 1/4 per la superficie eccedente tale dimensione.
Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo per le merci ingombranti” tra Comune e operatore commerciale che costituisce parte integrante dell’autorizzazione o comunicazione, con il quale l’operatore, inoltre si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate ed a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione alle merceologie commercializzate.
Per la nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'accorpamento a un esercizio di vicinato, l'estensione settore merceologico) è necessario presentare un'ISTANZA, ISTANZA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE).
Per il subingresso, la riduzione superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, la modifica ragione sociale, la sospensione temporanea dell'attività, la riapertura anticipata, la gestione di reparto, la cessazione definitiva, è necessario presentare una COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE)