Cos'è
Le medie strutture di vendita sono suddivise nelle seguenti classi dimensionali:
a) superficie di vendita da mq 251 a mq 1500 = strutture MEDIO-PICCOLE
b) superficie di vendita da mq 1501 a mq 2500 = strutture MEDIO-GRANDI.
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quella dei locali frequentabili dai clienti, adibita all'esposizione delle merci e collegata direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzino, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso ai clienti, nonché gli spazi di "avancassa" e i vani scala, purché non adibiti all'esposizione delle merci.
L'autorizzazione all'apertura/trasferimento/ampliamento/estensione settore merceologico di medie strutture di vendita, è concessa nel rispetto dei requisiti/condizioni e della programmazione di cui agli artt. 8 e ss. dei nuovi “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita con efficacia sperimentale per un anno” approvati con deliberazione di Consiglio Comunale il 28 marzo 2017 n. 27 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 19/04/2017 recante “Approvazione dei nuovi criteri e parametri per la quantificazione della partecipazione economica di privati interessati a Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC)...”.
Per le domande di autorizzazione di medie strutture con superficie di vendita fino a 1.500 mq, si considerano ai fini della valutazione dell’impatto, esclusivamente gli indicatori a), b), e), f), g), h), i) dei “Criteri qualitativi”.
Per le domande di autorizzazione di medie strutture localizzate in aree già interessate dall’attivazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) si considerano, ai fini della valutazione dell’impatto, esclusivamente gli indicatori e), h), i) dei “Criteri qualitativi”.
Le norme organizzative e procedurali concernenti i procedimenti di cui ai nuovi “Criteri qualitativi” sono disciplinate con Deliberazione di G.C. n. 159 del 19/04/2017 recante “Disciplina delle fasi organizzative e procedurali relative alle attività di cui ai “Criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, con efficacia sperimentale per un anno” approvati con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28/03/2017 e s.m.i. " Approvazione norme di organizzazione e procedimentali”.
Per la nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'accorpamento a un esercizio di vicinato, l'estensione settore merceologico, è necessario presentare un'ISTANZA, ISTANZA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE).,
Per il subingresso, la riduzione superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, la modifica ragione sociale, la sospensione temporanea dell'attività, la riapertura anticipata, la gestione di reparto, la cessazione definitiva, è necessario presentare una COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE)