A chi è rivolto
Agli operatori economici.
Descrizione
Le vendite promozionali sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e sono lasciate alla libera determinazione dell’esercente dettagliante.
Per le vendite promozionali non sussiste l'obbligo di presentare la preventiva comunicazione. Si precisa che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1804/2016 non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Le vendite di fine stagione (saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
Le vendite di liquidazione si effettuano in caso di:
- cessazione dell'attività dell'azienda;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento di sede;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Per vendite sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti, effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.
Per le vendite di fine stagione (saldi), per le vendite di liquidazione e per le vendite sottocosto sono previsti specifici periodi di svolgimento; SOLTANTO le vendite di liquidazione e le vendite sottocosto devono, invece, essere preventivamente comunicate al Comune.
Come fare
La COMUNICAZIONE deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.
Cosa serve
Occorre inoltrare la Comunicazione al Comune territorialmente competente.
Cosa si ottiene
La ricevuta contestuale di avvenuta protocollazione che consente di avviare l'attività.
Tempi e scadenze
La COMUNICAZIONE è immediatamente efficiace.
Quanto costa
La COMUNICAZIONE è GRATUITA.
Vincoli
E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di esporre le merci offerte nella vendita stagionale in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
E’ obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nei casi in cui è obbligatoria (vendite di liquidazione e vendite sottocosto), nonchè la durata della vendita.
Accedi al servizio
Per accedere al servizio utilizzare il link sottostante.
Contatti
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Ultimo aggiornamento: 31-01-2024, 16:28