Cos'è
I titolari di attività commerciali al dettaglio per il settore alimentare (in sede fissa, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture, su aree pubbliche mediante posteggio, con esclusione della forma itinerante), che intendono porre in vendita funghi spontanei freschi e/o secchi sfusi devono presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l’attività.
La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti, riconosciuti idonei dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, all’identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi.
Alla vendita di tali prodotti può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità (art. 15 comma 2 della L.R.E.R. 2 aprile 1996, n. 6 e successive modificazioni).
La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 ed iscritti nell’apposito registro nazionale o regionale. Anche in tal caso occorre presentare la SCIA, ma non è richiesto da parte del titolare/incaricato alla vendita il possesso dell’attestato di idoneità alla vendita ai sensi dell’art. 15, comma 1/ter della L.R.E.R. 6/1996 e s.m.i.