Cos'è
La Legge Regionale n. 14/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualifica piccoli trattenimenti quegli spettacoli musicali senza ballo tenuti in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni come attività accessoria. Nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi, senza musica e/o canto, non deve essere presentata alcuna domanda o comunicazione. Diversamente lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da 2 strumenti ad una voce, è soggetto a COMUNICAZIONE al Comune di riferimento e può aver luogo dalla data indicata nella comunicazione . Lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi, con musica dal vivo, senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, entro i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale" del "Regolamento comunale per la disciplina in deroga della attività rumorose temporanee”, è assoggettato, invece, alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento n. 1/2015.
Per effettuare lo svolgimento di piccoli trattenimenti senza ballo all'esterno dei locali in deroga o entro ai vigenti limiti di rumorosità è necessario presentare un'ISTANZA.