Cos'è
In base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, per poter eseguire interventi su tali beni devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.
L’autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento ordinario normato dall’art.146 del DLgs 42/2004 deve essere richiesta per gli interventi che non sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato riguardante gli interventi di lieve entità elencati nell’Allegato B del DPR 31/2017.
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, quale amministrazione preposta, è subordinato ai pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) e della Soprintendenza territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 149 del DLgs 42/2004 sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Sono inoltre esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere indicati nell'Allegato A del del DPR 31/2017 e quelli indicati dall’articolo 4 dello stesso decreto.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) necessario per l’esecuzione dell'intervento urbanistico-edilizio.
L’autorizzazione paesaggistica ottenuta è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.