Cos'è
La data di ultimazione dei lavori eseguiti con CILA deve essere oggetto di specifica comunicazione al Comune, corredata degli atti di aggiornamento catastale, se previsti, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, se interessati dall'intervento.
La comunicazione di fine lavori deve essere riferita alla CILA originaria ed alle eventuali varianti al progetto apportate in corso d'opera, presentate anche immediatamente prima della comunicazione di fine lavori.
La data di fine lavori non può essere superiore a tre anni dalla data del loro inizio.
Per gli interventi eseguiti con CILA, in luogo della comunicazione di fine lavori, resta la facoltà di presentare la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità di cui all'art. 23 L.R. 15/2013.