Cos'è
La data di effettivo inizio dei lavori dopo il rilascio del permesso di costruire (anche in caso di VARIANTE ESSENZIALE) deve essere comunicata al Comune con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso, ovvero entro la scadenza dell’eventuale proroga, pena la decadenza del titolo edilizio.
Per i permessi di costruire con importo complessivo dei lavori superiore a euro 150.000,00, l’impresa esecutrice è soggetta alle verifiche antimafia. Prima del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, da parte della Prefettura competente su richiesta del Comune, ed in assenza dell'autocertificazione antimafia resa dall'impresa esecutrice ai sensi art. 89 Dlgs 159/2011, i lavori non possono essere iniziati.
L’impresa incaricata della realizzazione delle opere è anche soggetta alle verifiche di regolarità contributiva (verifica del Documento unico di regolarità contributiva - DURC). In assenza del DURC da parte dell’impresa esecutrice l’efficacia del permesso di costruire è sospesa.