Cos'è
Alcuni interventi edilizi non richiedono alcun titolo abilitativo e possono essere realizzati presentando al Comune una Comunicazione di inizio lavori (CILA) da parte dell’interessato.
Gli interventi edilizi che possono essere eseguiti con CILA sono elencati dall’art. 7, comma 5, della Legge Regionale Emilia Romagna n.15/2013:
- le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti (art. 7, comma 5, lettera a);
- le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera b);
- le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa (art. 7, comma 5, lettera c);
- le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico (art. 7, comma 5, lettera d);
- le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato alla L.R. 15/2013, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio (art. 7, comma 5, lettera e);
- le recinzioni e muri di cinta e le cancellate (art. 7, comma 5, lettera f);
- gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi (art. 7, comma 5, lettera g);
- il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione (art. 7, comma 5, lettera h);
- i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato (art. 7, comma 5, lettera i);
- le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola (art. 7, comma 5, lettera l);
- ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17 (art. 7, comma 5, lettera m).
Per i lavori da eseguire con CILA è necessario indicare l’impresa esecutrice e il direttore lavori.
Della ultimazione lavori (entro il termine di tre anni dal loro inizio), deve essere data apposita Comunicazione al Comune.