A chi è rivolto
Al committente (intestatario della pratica edilizia) e al tecnico incaricato
Descrizione
Il titolare di titolo edilizio può presentare richiesta di rimborso qualora:
- abbia provveduto al versamento di somme non dovute, anche a seguito di archiviazione, rigetto o annullamento della pratica edilizia, a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo di disinquinamento e sistemazione D+S, contributo straordinario), di monetizzazione dotazioni territoriali, di oblazione, di sanzione per CILA;
- abbia versato somme eccedenti rispetto a quanto effettivamente determinato per la tipologia di intervento previsto nel titolo edilizio.
Come fare
La richiesta e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata
Cosa serve
Modulo di rimborso debitamente compilato
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle somme da rimborsare
Autorizzazione all'accredito della somma da restituire al soggetto legittimato [ in caso, ad esempio, di più cointestatari o di avvenuta compravendita dell'immobile e voltura del titolo edilizio ]
Cosa si ottiene
La restituzione delle somme non dovute o eccedenti il dovuto.
Tempi e scadenze
L’eventuale richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa è inviata agli interessati entro il termine di 30 giorni previsto da legge.
In caso di archiviazione, rigetto o annullamento della pratica edilizia il diritto al rimborso si prescrive decorsi 10 anni dalla data di archiviazione, rigetto o annullamento.
In caso di rimborso di somme versate in eccedenza o non dovute il termine di prescrizione decorre dalla data di conclusione lavori comprendente il titolo che ha determinato l’eccessivo versamento o dalla data di decadenza del titolo edilizio in caso di mancata esecuzione dell’intervento.
Accedi al servizio
Si accede al servizio online dalla piattaforma digitale dedicata tramite il link sotto indicato:
Documenti
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Ultimo aggiornamento: 17-07-2026, 10:31
