Cos'è
La valutazione della sicurezza di un edificio o di un'infrastruttura esistente è un procedimento quantitativo volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018
La valutazione della sicurezza va condotta nel rispetto del par. 8.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018
Proprietari (pubblici e privati) avente titolo su edifici e infrastrutture esistenti
Chi può presentare
- Proprietario, se in possesso di firma digitale
- Delegato del Proprietario munito di procura speciale e di firma digitale
Copertura geografica del servizio
Territorio del Comune di Parma
Come si fa
Il Proprietario autocompila il modulo di deposito e ricevuta di valutazione della sicurezza (MUR V.1) tramite l'applicativo on line collegandosi all'apposito canale digitale
Cosa si ottiene
Ricevuta di protocollazione dell'avvenuto deposito di valutazione della sicurezza
Canale digitale
Autenticazione
Accesso con SPID, CIE o CNS
Costi
Vincoli
La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di adeguamento, di miglioramento o locali di cui al par. 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti al momento della costruzione.