Cos'è
Nel territorio del Comune di Parma (zona sismica 3 - bassa sismicità) la realizzazione di varianti in corso d’opera che riguardano parti strutturali ma che non rivestono carattere sostanziale non richiede il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, in quanto tali variazioni non introducono modificazioni significative agli atti, rispettivamente, autorizzati o depositati con il progetto originario
Le varianti al progetto sono da considerare non sostanziali quando non comportano significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità e sono riconducibili unicamente ai casi individuati nell'All. 2 alla d.G.R. 2272/2016 (cat. D dell'All. 1 alla d.G.R. 1814/2020)
La documentazione necessaria a dimostrare che un intervento riguardante parti strutturali costituisce una variante in corso d’opera con carattere non sostanziale deve essere predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche, a integrazione del progetto esecutivo delle strutture
Nel caso in cui le varianti strutturali rivestano carattere sostanziale, le procedure sono identiche a quelle da predisporre per l'istanza di autorizzazione sismica e per la denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture
Nel caso di denuncia dei lavori in variante per interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, non esiste distinzione tra carattere sostanziale e non sostanziale, bensì occorre che l'intervento di variante risulti ancora descritto dai casi individuati nell'All. 1 alla d.G.R. 2272/2016 (cat. C dell'All. 1 alla d.G.R. 1814/2020) e la procedura è identica a quella da predisporre per la denuncia dei lavori