Cos'è
Nel territorio del Comune di parma (zona sismica 3 - bassa sismicità) l'avvio e la realizzazione degli interventi di minore rilevanza nel riguardi della pubblica incolumità (c.d. "IMRiPI") è subordinato al deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art. 13 della l.r. 19/2008
Tali interventi riguardano (cat. B dell'All. 1 alla d.G.R. 1814/2020):
- le nuove costruzioni
- gli interventi sulle costruzioni esistenti
Rimangono esclusi gli interventi progettati a seguito di sopraelevazione e di accertamento di violazione delle norme per le costruzioni in zona sismica in quanto soggetti al rilascio di autorizzazione sismica
Si evidenza che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso lo studio di Microzonazione Sismica di II e di III livello, i cui relativi elaborati sono ricompresi tra quelli costitutivi del PSC 2030 consultabile al link della Pianificazione Territoriale, che si consiglia di consultare al fine di ottemperare alle prescrizioni in esso riportate
Committenti (pubblici e privati) aventi titolo su terreni, edifici e infrastrutture esistenti
Chi può presentare
- Committenti, se in possesso di firma digitale
- Delegato del Committente munito di procura speciale e di firma digitale
Copertura geografica del servizio
Territorio del Comune di Parma
Come si fa
Il Committente autocompila il modulo di denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture (MUR D.2) tramite l'applicativo on line collegandosi all'apposito canale digitale
Cosa si ottiene
Ricevuta di protocollazione della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture
Canale digitale
Autenticazione
Accesso con SPID, CIE o CNS
Costi
- € 60 come diritto di segreteria secondo il vigente Piano Tariffario
- rimborso forfettario da valutarsi in funzione di quanto riportato nella d.G.R. 1934/2018 compilando foglio excel di autocalcolo
Vincoli
I lavori previsti dalla pertinente procedura abilitativa non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture
Rimangono esclusi i progetti di lavori pubblici di interesse statale e comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato (cfr. art.10, comma 7-bis, della Legge n. 120/2020)