Cos'è
Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (c.d. "IPRiPI") sono riconducibili unicamente ai casi individuati nell'All. 1 alla d.G.R. 2272/2016 (cat. C dell'All. 1 alla d.G.R. 1814/2020)
La documentazione necessaria a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità secondo quanto specificato al par. 3 dell'All. 1 alla d.G.R. 2272/2016 fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti da un progettista abilitato nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione del relativo procedimento abilitativo
Gli IPRiPI sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito previste agli artt. 11 e 13 della l.r. 19/2008, ma nel caso siano realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, sono soggetti a quanto disposto al Capo II, Sezione I, del d.P.R. 380/2001 (trova utile riferimento il parere n. 176/2020 del Comitato Tecnico-Scientifico della Regione Emilia-Romagna)