A chi è rivolto
Proprietari (pubblici e privati) avente titolo su edifici e infrastrutture esistenti
Chi può presentare
- Proprietario, se in possesso di firma digitale
- Delegato del Proprietario munito di procura speciale e di firma digitale
Copertura geografica del servizio
Territorio del Comune di Parma
Descrizione
La valutazione della sicurezza di un edificio o di un'infrastruttura esistente è un procedimento quantitativo volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018
La valutazione della sicurezza va condotta nel rispetto del par. 8.3. delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018
Come fare
Il Proprietario deposita la valutazione della sicurezza tramite l'applicativo on line collegandosi all'apposito canale digitale CPortal alla scheda MUR V1
Cosa serve
- valutazione della sicurezza dell'edificio o dell'infrastruttura ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018, firmata digitalmente dal Tecnico Valutatore
- analisi storico-critica, elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale e documentazione fotografica, firmati digitalmente dal Tecnico Valutatore
- rapporto di prova indagini diagnostiche su elementi strutturali e non strutturali, firmato digitalmente dal Responsabile del Laboratorio e dal Tecnico Valutatore
- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito, firmata digitalmente dal Tecnico Abilitato e dal Tecnico Valutatore
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno, firmata digitalmente dal Tecnico Abilitato e dal Tecnico Valutatore
- relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione, firmata digitalmente dal Tecnico Abilitato e dal Tecnico Valutatore
Cosa si ottiene
Ricevuta di protocollazione dell'avvenuto deposito di valutazione della sicurezza
Tempi e scadenze
- immediatamente efficace, a meno che lo Sportello Unico non comunichi entro 5 giorni lavorativi l'inammissibilità a seguito di esito negativo della verifica di completezza formale
Quanto costa
- gratuito
Vincoli
La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
- esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di adeguamento, di miglioramento o locali di cui al par. 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti al momento della costruzione.
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Documenti
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Ultimo aggiornamento: 06-03-2025, 12:59
