A chi è rivolto
operatori economici nel settore alimentare, non alimentare o entrambi
Descrizione
Per superficie di vendita si intende, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253 e s.m.i., l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso ai clienti.
Ai sensi della Deliberazione di C.R.E.R. n. 1253/99 e s.m.i, nel caso di merci ingombranti e cioè non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie di auto e relativi accessori, rivendite di legnami, di materiali per l’edilizia e di mobili), la superficie di vendita viene computata, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui sopra e sempreché vi sia la compatibilità urbanistica-edilizia e di destinazione d’uso, nella misura di 1/10 fino a 2.500 e di 1/4 per la superficie eccedente tale dimensione.
Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un “atto d’impegno d’obbligo per le merci ingombranti” tra Comune e operatore commerciale che costituisce parte integrante dell’autorizzazione o comunicazione, con il quale l’operatore, inoltre si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate ed a comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione alle merceologie commercializzate.
Per la nuova apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'accorpamento a un esercizio di vicinato, l'estensione settore merceologico) è necessario presentare un'ISTANZA, ISTANZA UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE).
Per il subingresso, la riduzione superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico, la modifica ragione sociale, la sospensione temporanea dell'attività, la riapertura anticipata, la gestione di reparto, la cessazione definitiva, è necessario presentare una COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE UNICA (con NOTIFICA SANITARIA se ALIMENTARE)
Come fare
L'ISTANZA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma regionale di Accesso Unitario, sezione SUAP-MODULISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE, di cui al link sottostante. L'ISTANZA per una nuova apertura deve essere presentata contestualmente alla richiesta per il rilascio del titolo edilizio.
Cosa serve
Modulistica e documenti da allegare sono presenti sulla piattaforma regionale Accesso Unitario
Cosa si ottiene
L'AUTORIZZAZIONE UNICA in caso di presentazione di un'ISTANZA.
Tempi e scadenze
Esclusivamente in caso di ISTANZA: il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita è definito dall’art. 11 del L.R. 5 luglio 1999, n.14.
Il Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione eventualmente mancante, con interruzione dei termini del procedimento.
Il Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione dell’apposita modulistica ed invia l’intera documentazione alla Regione ed alla Provincia.
Nel termine di 30 gg., decorrente dall’invio della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previa intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei Servizi di cui all’art. 9 del D.lgs. 114/98 ed all’art. 11 della L.R.E.R. 14/99, fissandone lo svolgimento non prima di 15 e non oltre 60 giorni.
Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai comuni contermini ed a quelli appartenenti alla medesima area sovra comunale configurabile come unico bacino di utenza, alle organizzazioni dei consumatori e alle organizzazioni provinciali delle imprese del commercio ed alle organizzazioni sindacali.
Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della regione stessa. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.
Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi sono da ritenersi accolte.
La COMUNICAZIONE è immediatamente efficace.
Quanto costa
Esclusivamente per l'ISTANZA Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx
Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online.
Assolvimento dell'imposta di bollo.
La COMUNICAZIONE è gratuita.
Vincoli
La domanda di autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al Comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione, individuati dalla Giunta Regionale. L’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita è concessa previa valutazione della Conferenza dei Servizi di cui all’art 9 del D.Lgs n.114/98 ed all’art. 11 della L.R. n° 14/99. Nel caso di domande di apertura concorrenti nello stesso Comune, l’autorizzazione all’apertura di una grande struttura è concessa tenuto conto dei criteri di priorità indicati dall’art. 12 della L.R. 14/99. Qualora ai fini dell’apertura di una grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposito titolo abilitativo edilizio (PdC o SCIA), l’interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l’apertura dell’esercizio. Il rilascio del titolo edilizio (ovvero l’acquisizione di efficacia della SCIA) è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale (AUTORIZZAZIONE UNICA). Il termine per l’attivazione dell’autorizzazione all’apertura di una grande struttura è di 2 (due) anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Decorso tale termine, l’autorizzazione non attivata viene revocata.
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Ultimo aggiornamento: 26-01-2024, 13:36