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A chi è rivolto

Ai titolari di Pubblici Esercizi che intendano organizzare piccoli trattenimenti musicali.

Descrizione

La Legge Regionale n. 14/2003 e successive modifiche ed integrazioni, qualifica piccoli trattenimenti quegli spettacoli musicali senza ballo tenuti in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni come attività accessoria. Nel caso di svolgimento di piccoli trattenimenti all'interno di pubblici esercizi, senza musica e/o canto, non deve essere presentata alcuna domanda o comunicazione. Diversamente lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da 2 strumenti ad una voce, è soggetto a COMUNICAZIONE al Comune di riferimento e può aver luogo dalla data indicata nella comunicazione . Lo svolgimento di piccoli trattenimenti all’interno di pubblici esercizi, con musica dal vivo, senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, entro i vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale" del "Regolamento comunale per la disciplina in deroga della attività rumorose temporanee”, è assoggettato, invece, alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento n. 1/2015.

Per effettuare lo svolgimento di piccoli trattenimenti senza ballo all'esterno dei locali in deroga o entro ai vigenti limiti di rumorosità è necessario presentare un'ISTANZA.

Come fare

La SCIA, la COMUNICAZIONE o l'ISTANZA devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.

Cosa serve

Occorre presentare tutta la documentazione a corredo dell'istanza allo Sportello Unico.

Cosa si ottiene

L'atto autorizzatorio.

Tempi e scadenze

L'ISTANZA di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, si intende accolta attraverso l'emissione di un provvedimento espresso ovvero qualora non vengano comunicati i motivi ostativi, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, a seguito della formazione del silenzio-assenso.
La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficiaci.

Quanto costa

Esclusivamente per l'ISTANZA e la SCIA:
Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente link: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx

Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online. Per l'ISTANZA è necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo. La COMUNICAZIONE è gratuita.

Accedi al servizio

Per accedere al servizio utilizzare il link sottostante.

Contatti

Gestione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni/concessioni nell’ambito dei servizi alle imprese e attività economiche, procedimento unico finalizzato al rilascio di un’autorizzazione unica, verifica e controllo di merito SCIA

Largo Torello de Strada, 11/a

43121 Parma

Gestione della relazione in presenza e a distanza con il cittadino, predisposizione e divulgazione di materiale informativo relativo all’organizzazione, alla normativa, all'attività dell'Ente ed altre notizie relative ai servizi del territorio.

Largo Torello de Strada, 11/a

43121 Parma

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Ultimo aggiornamento: 26-01-2024, 15:27