A chi è rivolto
Agli operatori economici.
Descrizione
Per "strutture connesse al commercio di animali da compagnia" si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
Per “allevamento di cani e gatti” si intende, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R.E.R. n.5/2005 e s.m.i., la detenzione di cani e gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
Ai sensi dell’articolo 5 comma 3 della L.R.E.R. n.5/2005, è obbligatoria presso la struttura una persona responsabile dell’assistenza sugli animali in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale.
Come fare
La SCIA o la COMUNICAZIONE devono essere presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma regionale disponibile sul portale Accesso Unitario, tramite il link sotto indicato.
Cosa serve
Per avviare una nuova attività o per trasferire la sede è necessario presentare una SCIA al Comune di riferimento. In caso di subingresso, modifica della ragione sociale, variazione del responsabile benessere animale o di cessazione definitiva dell'attività è necessario presentare una COMUNICAZIONE al Comune di riferimento.
Cosa si ottiene
La ricevuta contestuale di protocollazione che consente di aprire l'attività.
Tempi e scadenze
La SCIA e la COMUNICAZIONE sono immediatamente efficaci.
Quanto costa
Esclusivamente per la SCIA: Diritti di Segreteria come da Piano Tariffario consultabile al seguente: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/diritti-commercio.aspx
Per il pagamento dei diritti di segreteria collegarsi al sito https://pagopa.comune.parma.it e generare l’avviso di pagamento PagoPA corrispondente alla pratica da presentare o pagare direttamente online.
La COMUNICAZIONE è gratuita.
Vincoli
E' necessario dichiarare il possesso dei requisiti morali da autocertificare da parte del dichiarante e
professionali di cui all’articolo 5 commi 3 e 4 della LRER n.5/2005 e s.m.i. ovvero, essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dalle Province;
Il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona responsabile dell’assistenza degli animali presso la struttura.
E' altresì necessario dichiarare la conformità dei locali alle norme urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste dall’Allegato A “Modalità di protezione e tutela degli animali da compagnia, condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali e animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell’allevamento” della deliberazione di Giunta Regionale n.394/2006 e s.m.i.;
Accedi al servizio
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Ultimo aggiornamento: 26-01-2024, 11:43
